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STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "AIMED"
Art. 2) SEDE E DURATA. L'Associazione ha sede legale a Bisceglie in Via A. Moro 31, presso lo Studio del Dr. Silvestro Carbotti. Il Comitato direttivo, con propria delibera, può aprire sedi secondarie operative, filiali e recapiti in tutto il territorio regionale e nazionale, previa comunicazione da darsi agli Associati. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'Assemblea degli Associati. Per tutti i rapporti intercorrenti con l'Associazione, il domicilio degli Associati sarà presso la sede dell'Associazione stessa in un opportuno spazio da riservare alle comunicazioni sociali e/o presso la Home Page dell'Associazione nel sito denominato www.spaziomed.it Art. 3) SCOPO SOCIALE -
FINALITA'. L'Associazione ha come finalità principale quella di
promuovere iniziative, progetti, manifestazioni atte a sostenere con ogni mezzo
la crescita professionale degli operatori in ambito medico, sanitario e socio
assistenziale con particolare riguardo alla diffusione delle metodologie
riguardanti la medicina basata sulle evidenze - Evidence-based Medicine (EBM) -
e l'assistenza sanitaria basata sulle prove di efficacia - Evidence-based Health
Care (EBHC). L'Associazione, che opererà in ambito nazionale, europeo ed
extraeuropeo, ha una dimensione internazionale, è aperta alla partecipazione di
tutti senza discriminazione politica, religiosa e razziale ed agirà nel pieno
rispetto della dignità e della libertà di ciascuno. Per il conseguimento dei
propri scopi, l'Associazione potrà realizzare in ambito medico, sanitario e/o
socio-assistenziale su commissione, a pagamento, attraverso finanziamento con
fondi del FSE o con altri strumenti di agevolazione regionali, nazionali ed
europei, anche in partnership con altre associazioni, Società, Ordini
Professionali, Sindacati, Università, Scuole di Specializzazione, Aziende
Ospedaliere, Aziende Unità Sanitarie Locali e qualsiasi struttura sanitaria
pubblica e privata, la promozione e la gestione delle seguenti attività: Art. 4) GLI ASSOCIATI. L'Associazione è composta da Associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto; il loro numero è illimitato. Ai soli fini descrittivi si evidenzia che sono individuabili le seguenti categorie di Associati: 1. Associati fondatori, che, con la loro iniziativa, hanno costituito l'Associazione. 2. Associati onorari. Personalità eminenti che, con il loro contributo al progresso delle conoscenze negli ambiti di intervento dell'Associazione, sono iscritti dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Comitato direttivo. 3. Associati ordinari, che chiedono e ottengono l'iscrizione all'Associazione. 4. Associati sostenitori, che contribuiscono finanziariamente alla vita dell'Associazione e sono iscritti su proposta del Comitato direttivo. La qualità di Associato può essere acquisita da qualunque persona fisica o giuridica, Associazione, ente o istituzione, non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e si perde per dimissioni, per indegnità e per morte; la quota sociale non è rivalutabile. In diretta attuazione degli scopi sociali, gli Associati, ai quali, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Comitato Direttivo, è riconosciuto il diritto di accesso nei locali dell'Associazione e di uso delle infrastrutture facenti parte del patrimonio culturale dell'Associazione, possono usufruire delle attività, dei servizi e dei prodotti predisposti dall'Associazione, salvo il diritto spettante alla stessa di poter richiedere il pagamento di corrispettivi specifici, hanno diritto a partecipare alle assemblee, e, se in regola con i versamenti, a votare direttamente o per delega. Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto, il regolamento interno e le loro eventuali modificazioni regolarmente approvate, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Comitato direttivo. Art 5) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione, e, se regolarmente costituita, rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli Associati assenti e dissenzienti. L'assemblea si riunisce, su richiesta del Comitato direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, oltre al programma di attività proposto dal Comitato direttivo, e, comunque, ogni qualvolta il Comitato direttivo lo ritenga opportuno o dietro richiesta specifica effettuata al Comitato direttivo da almeno 1/3 dei soci aventi il diritto di voto. L'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza, dovrà essere comunicato agli Associati a mezzo di affissione presso la sede legale e pubblicazione sulla pagina Web dell'Associazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima. Fanno parte dell'Assemblea tutti gli Associati; non hanno diritto ad esprimere il proprio voto gli Associati non in regola con il pagamento delle quote e coloro nei cui confronti siano in corso procedimenti disciplinari. L'Assemblea è valida - qualunque sia l'oggetto da trattare - in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo, il quale sarà coadiuvato da un altro Associato, da questi nominato, con funzioni di segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L'assemblea delibera, per alzata di mano, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto di voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. Art 6) IL COMITATO DIRETTIVO. L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo composto da tre a nove membri, ma sempre in numero dispari, anche non Associati, eletti dall'assemblea ogni tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Comitato provvede alla sua sostituzione, mediante cooptazione, alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale, rimanendo in carica fino alla scadenza del mandato dello stesso Comitato. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno della sua metà, tutto il Comitato direttivo si riterrà decaduto e si dovrà convocare l'assemblea entro 30 giorni per la elezione del nuovo Comitato Direttivo. La cessazione del Comitato, per scadenza, del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Comitato è stato insediato. Il Comitato, su indicazione del Presidente, nomina nel proprio seno un vice-Presidente, che in caso di impedimento del Presidente fa le sue veci, e un segretario anche con funzioni di tesoriere. Spetta al Comitato direttivo deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; promuovere l'attività dell'Associazione e gestirne il patrimonio con i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, alla determinazione dell'ammontare della quota sociale annua e alla modalità e termini di versamento, e per la verifica periodica dell'andamento delle attività. Quanto deliberato dal Comitato, nell'ambito dei poteri conferiti dallo Statuto, vincola ed impegna ciascun aderente all'Associazione. Il Presidente del Comitato direttivo ed i suoi componenti avranno diritto al rimborso per eventuali trasferte fuori sede e delle altre spese sostenute per conto ed interesse dell'Associazione; l'assemblea potrà inoltre attribuire loro un compenso. Spetta al Comitato direttivo nominare il direttore scientifico, commissioni particolari di studio, di ricerca e di lavoro per l'organizzazione e la gestione di appositi progetti; attribuire incarichi particolari a collaboratori occasionali oppure legati da un rapporto di collaborazione coordinato e continuativo; attribuire incarichi di consulenza legale e professionale in generale; approvare i regolamenti che disciplinano l'attività dei dipendenti, dei collaboratori e delle commissioni; istituire, sopprimere e trasferire sedi operative o secondarie dell'associazione oltre che rappresentanze, agenzie ed uffici in luoghi diversi da dette sedi istituzionali; definire rimborsi spese per gli organi statutari. Art
7) IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO.
Il Presidente del Comitato direttivo è anche il Presidente dell'Associazione,
la dirige e rappresenta legalmente e giudizialmente nei confronti dei terzi ed
in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Associati.
Egli è l'unico che possa sottoscrivere tutti gli atti sociali, di ordinaria e
straordinaria amministrazione, impegnativi per l'Associazione sia nei confronti
dei soci che dei terzi. In caso di impedimento durevole del Presidente, tali
poteri spettano al vice Presidente. Il Presidente può delegare ad uno o più
consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, con ratifica
del Comitato direttivo nella sua prima convocazione. Art
8) IL COMITATO SCIENTIFICO Il
Comitato scientifico, che affianca il Comitato direttivo in tutte le attività e
le manifestazioni culturali dell'Associazione è un organo consultivo preposto
alla definizione degli indirizzi dal punto di vista tecnico-scientifico, anche
se il suo parere non è vincolante per le decisioni del Comitato Direttivo. E'
composto da un numero variabile di membri, scelti anche tra soggetti non
appartenenti all'Associazione, nominati dal Comitato direttivo e coordinati da
un Direttore scientifico. La carica all'interno del Comitato non da diritto ad
alcuna remunerazione salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute Art.
9) ORGANO DI REVISIONE.
L'assemblea degli Associati può nominare l'organo di revisione composto da uno
a tre membri - scelti anche tra non Associati - in possesso di idonei requisiti
morali e professionali; tale carica è incompatibile con quella di consigliere.
L'organo di revisione dura in carica tre anni, controlla la regolarità della
gestione contabile, vigila sulle spese straordinarie, esprime annualmente, con
relazione scritta il parere motivato sui bilanci consuntivi e preventivi,
partecipa su invito alle riunioni del Comitato direttivo. Art.
10) IL PATRIMONIO. Il
patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili e immobili
acquistati dall'Associazione durante la sua esistenza; b) dal sito internet, dai
suoi contenuti informativi e progettuali salvo eventuali accordi presi in modo
specifico con le parti; c) da quanto ricevuto in donazione, eredità, legato ed
ogni altro tipo di liberalità d) da eventuali fondi di riserva costituiti con
le eccedenze di bilancio espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.
Le entrate dell'Associazione sono rappresentate: a) dalle quote d'iscrizione
degli Associati; b) dalle quote associative annuali ordinarie e straordinarie;
c) dai proventi delle manifestazioni e/o degli eventi, delle pubblicazioni di
documenti, di atti congressuali, vendita di libri o altro; d) dai contributi
volontari e di quelli concessi da Enti locali, statali ed europei;
L'Associazione, al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, potrà avvalersi
di anticipazioni finanziarie effettuate dagli Associati consenzienti. Art. 11)
BILANCIO ED UTILI. Il
bilancio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al
31 dicembre 2002. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, deve essere
convocata l'assemblea degli Associati per l'approvazione del bilancio o
rendiconto economico e finanziario e dei relativi documenti allegati. Nei
quindici giorni antecedenti l'assemblea, il Comitato direttivo deve mettere a
disposizione degli Associati, presso gli uffici dell'Associazione, il progetto
di bilancio o rendiconto economico e finanziario, affinché gli stessi possano
prenderne visione. L'eventuale deroga ai tempi sopraindicati può essere
prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Gli utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in
modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o
distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo,
capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti e da
perseguire. Art.12)
CONTROVERSIE. Ogni
controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra
i Associati o tra alcuni di loro e l'Associazione, circa l'interpretazione o
l'esecuzione del presente statuto, dei regolamenti o derivanti da deliberazioni
prese legalmente da organi Sociali competenti, sarà rimessa ad un Collegio di
Arbitri composto da tre membri di cui due nominati uno ciascuno dalle parti in
lite ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due. La nomina
di ogni arbitro deve essere accompagnata dalla accettazione dello stesso.
Qualora una delle parti sia addivenuta alla nomina del proprio arbitro e ne
abbia dato comunicazione alla controparte, se l'altra parte non provvederà alla
nomina del proprio arbitro entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione, la parte che ha nominato il proprio potrà richiedere al
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per giurisdizione
la nomina del secondo arbitro. I due nominati provvederanno alla nomina del
terzo arbitro ed in disaccordo tra essi provvederanno a richiedere la nomina al
Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti sopradetto. Nel caso che la
controversia sia insorta tra più di due parti, l'intero collegio arbitrale,
sempre in numero dispari, dovrà essere nominato direttamente dal Presidente
dell'Ordine dei dottori commercialisti su istanza della parte più diligente.
Gli arbitri dovranno emettere la propria decisione entro il termine di
centottanta giorni e decideranno secondo equità. Gli arbitri provvederanno alla
quantificazione delle spese e competenze. Tutte le comunicazioni previste nel
presente articolo dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Art
13) SCIOGLIMENTO.
L'Associazione può essere sciolta per decisione unanime degli Associati o per
sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi istituzionali. Nella
delibera di scioglimento si indicheranno i soggetti pubblici e/o privati, a cui
devolvere il materiale di archivio e documentazione raccolti, nonché il
patrimonio eventualmente residuo, al netto delle passività. Con la delibera di
scioglimento verrà nominato il liquidatore e saranno definiti i suoi poteri. Art
14) RINVIO. Per quanto non
previsto nel presente statuto, in eventuali regolamenti e nell'atto costitutivo,
si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile per le associazioni di persone non
riconosciute, che non perseguono fini di lucro. |
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